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SENATO
DELLA REPUBBLICA
XIV
LEGISLATURA
838ª
SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO
E STENOGRAFICO
GIOVEDI
` 7 LUGLIO 2005
PRESIDENTE.
Il rappresentante del Governo ha facolta` di rispondere
all’interpellanza
teste´ svolta.
D’ALI
` , sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, onorevoli
senatori,
in merito alla questione sollevata dai senatori Dato e
Calvi,
per quanto concerne i profili di ordine generale, voglio ricordare
che
la normativa attualmente vigente in materia, contenuta nella legge 5
febbraio
1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull’uso della bandiera
della
Repubblica italiana e di quella dell’Unione Europea, e nel regolamento
di
attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2000,
n. 121, disciplina esclusivamente l’esposizione della bandiera della
Repubblica
Italiana e dell’Unione Europea.
La
sola eccezione prevista e` quella relativa all’esposizione di bandiere
di
Paesi stranieri nei casi di incontri e manifestazioni internazionali
e
del vessillo o gonfalone delle Regioni e degli enti locali ogni volta che
ne
sia prescritta l’esposizione
In
particolare, l’articolo 10 del citato decreto del Presidente della Re-pubblica
contempla,
al secondo comma, che i rappresentanti del Governo
nelle
Province sono tenuti a vigilare sull’adempimento delle disposizioni
concernenti
l’esposizione delle bandiere.
Il
successivo articolo 12 riconosce un ambito specifico in materia di
esposizione
della bandiera alla autonomia normativa e regolamentare degli
enti
locali, facendosi comunque salvo l’obbligo di esposizione congiunta
del
vessillo o gonfalone proprio dell’ente con la bandiera nazionale e
quella
europea.
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che sugli edifici
pubblici
statali possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazio-nale
ed
europea, mentre sugli edifici pubblici delle Regioni e degli enti
locali
possono essere aggiunte le rispettive bandiere ufficiali.
Alla
luce delle suddette disposizioni e`, pertanto, ammissibile sugli
edifici
pubblici l’esposizione delle sole bandiere ufficiali istituzionali,
nel
rispetto del generale principio di «neutralita`» delle sedi
istituzionali.
Inoltre,
e` stato precisato che non possono essere comunque esposte
bandiere straniere,
ammesse esclusivamente, come enunciato nelle pre-messe,
in occasione
di incontri internazionali, e neppure simboli privati,
quali insegne
di partito, simboli di associazioni e organismi vari.
L’esposizione
sugli edifici pubblici di simboli di qualunque natura
determina
una violazione sanzionabile anche ai sensi degli articoli 292 e
323 del codice
penale.
La
nota della Presidenza del Consiglio e` stata successivamente dif-fusa
dal
Ministero dell’interno, per conoscenza ed orientamento, a tutti i
prefetti
della Repubblica.
Sulla
base di tali prescrizioni normative, le forze dell’ordine sono in-tervenute,
in
qualche occasione, segnalando il cennato divieto ai responsa-bili
di
sedi o di uffici pubblici sui quali erano state esposte bandiere non
consentite.
In
relazione al caso particolare, ricordato dai senatori Dato e Calvi,
riferisco
che, con circolare del 13 febbraio 2003, la prefettura di Campo-basso
ha
comunicato a tutte le amministrazioni pubbliche periferiche e lo-cali
l’orientamento
interpretativo fornito dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
– Dipartimento del cerimoniale, in ordine alla possibilita ` di
esporre
sugli edifici pubblici la cosiddetta bandiera della pace.
Con
un esposto del 7 febbraio 2005, diretto al prefetto di Campo-basso,
i
consiglieri comunali di minoranza del Comune di Campomarino
hanno
segnalato, invocando il rispetto della normativa vigente in materia
di
esposizione della bandiera nazionale ed europea, che quel Consiglio co-munale
nella
seduta dell’8 ottobre 2004 aveva assunto una delibera con la
quale
si disponeva l’esposizione della bandiera della pace su tutti gli edi-fici
pubblici
presenti nel proprio territorio.
Gli
esponenti, nel precisare che detta deliberazione aveva trovato ef-fettiva
attuazione,
hanno richiamato puntualmente anche gli orientamenti
espressi
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota sopra ci-tata.
In
conseguenza dell’esposto, il prefetto di Campobasso, dopo averne
informato
preventivamente il Sindaco di Campomarino, nell’esercizio dei
doveri
di vigilanza sull’adempimento delle disposizioni sull’esposizione
delle
bandiere, demandati, appunto, ai prefetti dall’articolo 10, comma
2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2000, ha invitato
il
citato Sindaco all’osservanza delle predette disposizioni e delle direttive
interpretative
a suo tempo formulate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Il
successivo 18 febbraio il Sindaco di Campomarino ha rassicurato il
Prefetto
in merito all’avvenuto adempimento alle direttive impartite.
Alla
luce di quanto premesso, vorrei precisare che la disposizione re-golamentare
richiamata
dai senatori interpellanti a sostegno della legitti-mita`
della
deliberazione assunta dal Consiglio comunale di Campomarino
–
ossia l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2000,
n. 121 – non risulta conferente. Infatti, tale disposizione demanda
all’autonomia
normativa e regolamentare delle Regioni e degli enti locali
l’esposizione
delle bandiere, all’esterno ed all’interno delle rispettive sedi,
con
la prescrizione esplicita che, ogni qual volta sia prevista l’esposizione
del
gonfalone o vessillo proprio dell’ente, devono essere esposte anche le
bandiere
nazionale ed europea.
La
norma, pertanto, non attribuisce all’autonomia normativa locale la
possibilita
` di individuare altri vessilli o bandiere o altro da poter affiggere
nelle
proprie sedi.
Senato
della Repubblica XIV Legislatura – 33 –
838ª
Seduta (pomerid.) 7 Luglio 2005 Assemblea - Resoconto stenografico