La bandiera delle "olimpiadi" non può stare sugli edifici pubblici.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
838ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
GIOVEDI ` 7 LUGLIO 2005
 

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facolta` di rispondere
all’interpellanza teste´ svolta.
D’ALI ` , sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, onorevoli
senatori, in merito alla questione sollevata dai senatori Dato e
Calvi, per quanto concerne i profili di ordine generale, voglio ricordare
che la normativa attualmente vigente in materia, contenuta nella legge 5
febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull’uso della bandiera
della Repubblica italiana e di quella dell’Unione Europea, e nel regolamento
di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2000, n. 121, disciplina esclusivamente l’esposizione della bandiera della
Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.

La sola eccezione prevista e` quella relativa all’esposizione di bandiere
di Paesi stranieri nei casi di incontri e manifestazioni internazionali
e del vessillo o gonfalone delle Regioni e degli enti locali ogni volta che
ne sia prescritta l’esposizione

In particolare, l’articolo 10 del citato decreto del Presidente della Re-pubblica
contempla, al secondo comma, che i rappresentanti del Governo
nelle Province sono tenuti a vigilare sull’adempimento delle disposizioni
concernenti l’esposizione delle bandiere.

Il successivo articolo 12 riconosce un ambito specifico in materia di
esposizione della bandiera alla autonomia normativa e regolamentare degli
enti locali, facendosi comunque salvo l’obbligo di esposizione congiunta 
del vessillo o gonfalone proprio dell’ente con la bandiera nazionale e
quella europea.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che sugli edifici
pubblici statali possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazio-nale
ed europea, mentre sugli edifici pubblici delle Regioni e degli enti
locali possono essere aggiunte le rispettive bandiere ufficiali.

Alla luce delle suddette disposizioni e`, pertanto, ammissibile sugli
edifici pubblici l’esposizione delle sole bandiere ufficiali istituzionali,
nel rispetto del generale principio di «neutralita`» delle sedi istituzionali.

Inoltre, e` stato precisato che non possono essere comunque esposte
bandiere straniere, ammesse esclusivamente, come enunciato nelle pre-messe,
in occasione di incontri internazionali, e neppure simboli privati,
quali insegne di partito, simboli di associazioni e organismi vari.

L’esposizione sugli edifici pubblici di simboli di qualunque natura
determina una violazione sanzionabile anche ai sensi degli articoli 292 e
323 del codice penale.

La nota della Presidenza del Consiglio e` stata successivamente dif-fusa
dal Ministero dell’interno, per conoscenza ed orientamento, a tutti i
prefetti della Repubblica.
Sulla base di tali prescrizioni normative, le forze dell’ordine sono in-tervenute,
in qualche occasione, segnalando il cennato divieto ai responsa-bili
di sedi o di uffici pubblici sui quali erano state esposte bandiere non
consentite.
In relazione al caso particolare, ricordato dai senatori Dato e Calvi,
riferisco che, con circolare del 13 febbraio 2003, la prefettura di Campo-basso
ha comunicato a tutte le amministrazioni pubbliche periferiche e lo-cali
l’orientamento interpretativo fornito dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento del cerimoniale, in ordine alla possibilita ` di
esporre sugli edifici pubblici la cosiddetta bandiera della pace.
Con un esposto del 7 febbraio 2005, diretto al prefetto di Campo-basso,
i consiglieri comunali di minoranza del Comune di Campomarino
hanno segnalato, invocando il rispetto della normativa vigente in materia
di esposizione della bandiera nazionale ed europea, che quel Consiglio co-munale
nella seduta dell’8 ottobre 2004 aveva assunto una delibera con la
quale si disponeva l’esposizione della bandiera della pace su tutti gli edi-fici
pubblici presenti nel proprio territorio.
Gli esponenti, nel precisare che detta deliberazione aveva trovato ef-fettiva
attuazione, hanno richiamato puntualmente anche gli orientamenti
espressi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota sopra ci-tata.
In conseguenza dell’esposto, il prefetto di Campobasso, dopo averne
informato preventivamente il Sindaco di Campomarino, nell’esercizio dei
doveri di vigilanza sull’adempimento delle disposizioni sull’esposizione
delle bandiere, demandati, appunto, ai prefetti dall’articolo 10, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2000, ha invitato
il citato Sindaco all’osservanza delle predette disposizioni e delle direttive
interpretative a suo tempo formulate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Il successivo 18 febbraio il Sindaco di Campomarino ha rassicurato il
Prefetto in merito all’avvenuto adempimento alle direttive impartite.
Alla luce di quanto premesso, vorrei precisare che la disposizione re-golamentare
richiamata dai senatori interpellanti a sostegno della legitti-mita`
della deliberazione assunta dal Consiglio comunale di Campomarino
– ossia l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2000, n. 121 – non risulta conferente. Infatti, tale disposizione demanda
all’autonomia normativa e regolamentare delle Regioni e degli enti locali
l’esposizione delle bandiere, all’esterno ed all’interno delle rispettive sedi,
con la prescrizione esplicita che, ogni qual volta sia prevista l’esposizione
del gonfalone o vessillo proprio dell’ente, devono essere esposte anche le
bandiere nazionale ed europea.
La norma, pertanto, non attribuisce all’autonomia normativa locale la
possibilita ` di individuare altri vessilli o bandiere o altro da poter affiggere
nelle proprie sedi.
Senato della Repubblica XIV Legislatura – 33 –
838ª Seduta (pomerid.) 7 Luglio 2005 Assemblea - Resoconto stenografico
 

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