ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005
Interventi
conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio
della provincia di Torino, per garantire il regolare svolgimento dei XX
Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3439).
(GU n. 139 del 17-6-2005)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
concernente
la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della
provincia
di Torino per garantire il regolare svolgimento
dei XX
Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri
del
22
ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in
relazione
all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di
lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
Considerato che lo svolgimento della
predetta manifestazione
olimpica
comportera' un notevole incremento di presenze nella citta'
di
Torino, con conseguenti implicazioni sul
sistema generale
dell'accoglienza,
anche sotto il profilo della mobilita',
che
richiedono
l'adozione di misure straordinarie ed urgenti di natura
organizzativa
e logistica;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Ritenuta l'esigenza di attuare tutti
i necessari interventi
straordinari
per il perseguimento delle suddette finalita';
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Torino, in relazione al territorio del
predetto
Comune, e' nominato Commissario delegato per assicurare il
regolare
svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006,
nonche'
per garantire condizioni di
adeguata mobilita' ai
partecipanti
alle connesse celebrazioni e manifestazioni provvedendo,
altresi',
a porre in essere le seguenti iniziative:
istituzione di corsie e vie riservate alla mobilita'
olimpica,
ove
occorrenti, anche mediante la predisposizione e l'installazione
di
apposita segnaletica stradale, adottando ogni conseguente misura
per
contenere eventuali disagi della popolazione;
individuazione, occupazione temporanea ed allestimento di aree,
pubbliche
o private, per assicurare,
in via temporanea e
limitatamente
al periodo di svolgimento dell'evento, la sosta dei
veicoli
o l'allocazione di attrezzature
mobili temporanee,
corrispondendo
gli eventuali indennizzi;
utilizzo di nuove tecnologie, omologate, ove non ancora avvenuto,
dalla
competente autorita' ministeriale in termini di somma urgenza,
per
il controllo della sosta e della mobilita',
limitatamente
all'identificazione
dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative,
nel rispetto delle norme di cui
al decreto
legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
conferimento al personale, cui sono state attribuite le funzioni
di
cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n.
127,
dei poteri per l'utilizzo del segnale
distintivo previsto
dall'art.
12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e
dall'art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica
16
dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico,
per
l'accertamento
delle violazioni alle norme sulla sosta
e sulla
fermata
di cui agli articoli 6, 7, 157 e
158, nonche' per la
rimozione
dei veicoli in sosta irregolare di cui all'art. 159, del
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedendo anche alla
redazione
e sottoscrizione del verbale
di accertamento con
l'efficacia
di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile;
rimozione dei veicoli di cui all'art. 159 del decreto legislativo
30
aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art.
103
dello
stesso decreto legislativo e dal decreto
ministeriale del
22
ottobre 1999, n. 460, in deroga ai termini ivi previsti che, a tal
fine,
sono ridotti della meta';
tinteggiatura e restauro delle facciate degli
edifici e dei
portici,
compresa la relativa pavimentazione, anche di proprieta'
privata,
in esecuzione della delibera del Consiglio
comunale n.
77/2005
03131/115 del 16 maggio 2005;
riqualificazione ed allestimento delle aree
adibite a verde
pubblico,
delle strade e delle piazze
interessate dalle
manifestazioni
di cui al presente articolo, limitatamente
alle
attivita'
di pronto intervento.
Art. 2.
1. In relazione alla necessita' di assicurare adeguate
misure di
mobilita'
nell'imminenza dell'evento il Commissario
delegato
definisce,
fatto salvo il limite minimo dei 200 giorni previsto per
lo
svolgimento delle attivita' scolastiche, i periodi di
chiusura
degli
istituti scolastici d'intesa con l'Autorita'
scolastica
competente.
Art. 3.
1. Per lo svolgimento delle attivita'
previste dalla presente
ordinanza
il Commissario delegato si avvale
della struttura
organizzativa
e del personale del comune di Torino.
2. Il Commissario delegato per assicurare il perseguimento
degli
obiettivi
di cui alla presente ordinanza, in deroga ai contratti di
categoria,
sentite le organizzazioni sindacali, puo', nell'ambito
delle
risorse di bilancio e con appositi stanziamenti, autorizzare:
prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti,
nel
limite massimo di 70 ore mensili effettivamente
prestate, a
favore
del personale utilizzato nella struttura
commissariale,
nonche'
15 turni di reperibilita' mensile per
ogni unita' del
predetto
personale;
assunzioni con contratto a tempo determinato non
prorogabile,
sino
e non oltre il 30 marzo 2006, nel limite di trenta unita'.
3. Al fine di
garantire il necessario
supporto
giuridico-amministrativo
alle attivita' da porre in essere per lo
svolgimento
dei giochi olimpici invernali «Torino
2006», e'
istituita,
in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001,
n. 165, con provvedimento del Capo del Dipartimento
della
protezione
civile una Commissione tecnico-consultiva, composta dal
Prefetto
di Torino e da altri
quattro membri designati,
rispettivamente,
uno dalla regione Piemonte, uno dal
comune di
Torino,
due dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri. Con il medesimo
provvedimento, e'
altresi'
stabilita la durata del summenzionato Comitato, le modalita'
di
funzionamento e di nomina del coordinatore, nonche' il compenso
spettante
ai relativi componenti che viene corrisposto in deroga al
regime
giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui
all'art.
24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del
contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
sottoscritto
in data 5 aprile 2001.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dal comma
3 del presente
articolo
sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4.
.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le
risorse
finanziarie poste nella disponibilita' del comune di Torino.
Art. 5.
1. Il Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente
ordinanza,
e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel
rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
dei
principi
comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio
dei
Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi
in materia di
protezione
civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante
gli
appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo
comunitario,
delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11,
13,
14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38,
39, 40,
41,
42, 117, 119;
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.
250,
art.
1, comma 3, limitatamente ai relativi termini che sono ridotti a
20
giorni;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
art. 7, comma 1,
lettera
f) e comma 9 limitatamente alla parte in cui le disposizioni
in
esame richiedono la previa deliberazione della giunta comunale;
art.
7, comma 1, lettera i) limitatamente
alla parte in cui la
disposizione
prevede l'istituzione di strade riservate esclusivamente
per
i servizi pubblici di trasporto; art. 215, comma 1;
decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente
ai
termini
ivi previsti che sono ridotti della meta';
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, art. 6, comma 5;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ed
integrazioni,
articoli 10, commi 1-ter e 1-quater; 14, commi 6 e 10;
16,
commi 1, 3 e 5; 17, e commi 11 e 12; 19, commi 3 e 5-bis;
20,
commi
1 e 3; 24; 26, commi da 4-bis a 4-quinquies e 4-septies; 28,
comma
7; 29; nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente
collegate,
e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n.
93/37;
decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358, e successive
modifiche
ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e,
comunque,
nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed
integrazioni articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24,
25,
26, 27, 28 e 29, e, comunque, nel rispetto
della direttiva
comunitaria
n. 92/50;
legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche ed
integrazioni,
articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater,
14-quinquies;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2005
Il Presidente: Berlusconi