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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005  
 Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, per garantire il regolare svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3439). (GU n. 139 del 17-6-2005)  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
concernente  la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della
provincia  di  Torino  per  garantire  il regolare svolgimento dei XX
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;
  Vista  la  direttiva  del presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
  Considerato   che  lo  svolgimento  della  predetta  manifestazione
olimpica  comportera' un notevole incremento di presenze nella citta'
di   Torino,   con  conseguenti  implicazioni  sul  sistema  generale
dell'accoglienza,   anche  sotto  il  profilo  della  mobilita',  che
richiedono  l'adozione  di  misure straordinarie ed urgenti di natura
organizzativa e logistica;
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
  Ritenuta   l'esigenza  di  attuare  tutti  i  necessari  interventi
straordinari per il perseguimento delle suddette finalita';
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il sindaco del comune di Torino, in relazione al territorio del
predetto  Comune,  e' nominato Commissario delegato per assicurare il
regolare  svolgimento  dei  XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006,
nonche'   per   garantire   condizioni   di   adeguata  mobilita'  ai
partecipanti alle connesse celebrazioni e manifestazioni provvedendo,
altresi', a porre in essere le seguenti iniziative:
    istituzione  di  corsie  e vie riservate alla mobilita' olimpica,
ove  occorrenti,  anche mediante la predisposizione e l'installazione
di  apposita  segnaletica stradale, adottando ogni conseguente misura
per contenere eventuali disagi della popolazione;
    individuazione,  occupazione  temporanea ed allestimento di aree,
pubbliche   o   private,   per   assicurare,   in  via  temporanea  e
limitatamente  al  periodo  di  svolgimento dell'evento, la sosta dei
veicoli   o   l'allocazione   di   attrezzature   mobili  temporanee,
corrispondendo gli eventuali indennizzi;
    utilizzo di nuove tecnologie, omologate, ove non ancora avvenuto,
dalla  competente autorita' ministeriale in termini di somma urgenza,
per  il  controllo  della  sosta  e  della  mobilita',  limitatamente
all'identificazione  dei  veicoli  per  l'irrogazione  delle sanzioni
amministrative,   nel   rispetto   delle  norme  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    conferimento  al personale, cui sono state attribuite le funzioni
di  cui  all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n.
127,  dei  poteri  per  l'utilizzo  del  segnale  distintivo previsto
dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e   dall'art.   24   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
16 dicembre  1992,  n. 495, per la regolamentazione del traffico, per
l'accertamento  delle  violazioni  alle  norme  sulla  sosta  e sulla
fermata  di  cui  agli  articoli 6,  7,  157  e  158,  nonche' per la
rimozione  dei  veicoli  in sosta irregolare di cui all'art. 159, del
decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, provvedendo anche alla
redazione   e   sottoscrizione   del   verbale  di  accertamento  con
l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile;
    rimozione dei veicoli di cui all'art. 159 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, secondo le procedure dettate dall'art. 103
dello  stesso  decreto  legislativo  e  dal  decreto ministeriale del
22 ottobre 1999, n. 460, in deroga ai termini ivi previsti che, a tal
fine, sono ridotti della meta';
    tinteggiatura  e  restauro  delle  facciate  degli  edifici e dei
portici,  compresa  la  relativa  pavimentazione, anche di proprieta'
privata,  in  esecuzione  della  delibera  del  Consiglio comunale n.
77/2005 03131/115 del 16 maggio 2005;
    riqualificazione  ed  allestimento  delle  aree  adibite  a verde
pubblico,   delle   strade   e   delle   piazze   interessate   dalle
manifestazioni  di  cui  al  presente  articolo,  limitatamente  alle
attivita' di pronto intervento.

                               Art. 2.
  1.  In  relazione  alla necessita' di assicurare adeguate misure di
mobilita'   nell'imminenza   dell'evento   il   Commissario  delegato
definisce,  fatto  salvo il limite minimo dei 200 giorni previsto per
lo  svolgimento  delle  attivita'  scolastiche, i periodi di chiusura
degli   istituti   scolastici  d'intesa  con  l'Autorita'  scolastica
competente.
 
 

                               Art. 3.
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste dalla presente
ordinanza   il   Commissario   delegato  si  avvale  della  struttura
organizzativa e del personale del comune di Torino.
  2.  Il  Commissario  delegato per assicurare il perseguimento degli
obiettivi  di  cui alla presente ordinanza, in deroga ai contratti di
categoria,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, puo', nell'ambito
delle risorse di bilancio e con appositi stanziamenti, autorizzare:
     prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti,
nel  limite  massimo  di  70  ore  mensili effettivamente prestate, a
favore   del  personale  utilizzato  nella  struttura  commissariale,
nonche'  15  turni  di  reperibilita'  mensile  per  ogni  unita' del
predetto personale;
    assunzioni  con  contratto  a  tempo determinato non prorogabile,
sino e non oltre il 30 marzo 2006, nel limite di trenta unita'.
  3.    Al    fine    di    garantire    il    necessario    supporto
giuridico-amministrativo  alle  attivita'  da  porre in essere per lo
svolgimento   dei   giochi   olimpici  invernali  «Torino  2006»,  e'
istituita,  in  deroga  all'art.  53 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  con  provvedimento  del  Capo del Dipartimento della
protezione  civile  una  Commissione tecnico-consultiva, composta dal
Prefetto   di   Torino   e   da   altri   quattro  membri  designati,
rispettivamente,  uno  dalla  regione  Piemonte,  uno  dal  comune di
Torino, due dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri.  Con  il  medesimo  provvedimento,  e'
altresi' stabilita la durata del summenzionato Comitato, le modalita'
di  funzionamento  e  di nomina del coordinatore, nonche' il compenso
spettante  ai  relativi componenti che viene corrisposto in deroga al
regime  giuridico  della onnicomprensivita' della retribuzione di cui
all'art.  24  del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del personale dirigente
sottoscritto in data 5 aprile 2001.
  4.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione dal comma 3 del presente
articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4.

.  

                               Art. 4.
  1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le
risorse finanziarie poste nella disponibilita' del comune di Torino.
 
 

                               Art. 5.
  1.  Il  Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente
ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel
rispetto   dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  dei
principi  comunitari  e  della direttiva del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  22 ottobre  2004  recante indirizzi in materia di
protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante
gli  appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo
comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11,
13, 14, 15, 19 e 20;
    regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250,
art. 1, comma 3, limitatamente ai relativi termini che sono ridotti a
20 giorni;
    decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, art. 7, comma 1,
lettera  f) e comma 9 limitatamente alla parte in cui le disposizioni
in  esame  richiedono  la previa deliberazione della giunta comunale;
art.  7,  comma  1,  lettera  i)  limitatamente  alla parte in cui la
disposizione prevede l'istituzione di strade riservate esclusivamente
per i servizi pubblici di trasporto; art. 215, comma 1;
    decreto  ministeriale  22 ottobre  1999, n. 460, limitatamente ai
termini ivi previsti che sono ridotti della meta';
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, art. 6, comma 5;
    legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e successive modificazioni ed
integrazioni,  articoli 10, commi 1-ter e 1-quater; 14, commi 6 e 10;
16,  commi  1,  3  e 5; 17, e commi 11 e 12; 19, commi 3 e 5-bis; 20,
commi  1  e  3; 24; 26, commi da 4-bis a 4-quinquies e 4-septies; 28,
comma 7; 29; nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente
collegate,  e  comunque  nel  rispetto della direttiva comunitaria n.
93/37;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e,
comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed  integrazioni  articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24,
25,  26,  27,  28  e  29,  e,  comunque, nel rispetto della direttiva
comunitaria n. 92/50;
    legge   7 agosto   1990,   n.   241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  articoli 7,  8,  9,  14,  14-bis,  14-ter,  14-quater,
14-quinquies;
  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 10 giugno 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi
 

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